Sono molto lieta di iniziare questa nuova collaborazione all’interno di questo bellissimo portale dedicato ai bambini e spero di poter offrire a tutti voi naviganti-utenti un contributo utile.
Innanzitutto mi presento: mi chiamo Simona Vidè, sono un avvocato iscritto all’albo di Monza ed esercito dal 2001 questa bellissima professione. Sono anche mamma di due bimbi in età scolare e quindi, posso dire di avere una modesta “esperienza sul campo”!
Nel mio ruolo professionale mi occupo spesso di problematiche attinenti all’ambito familiare. Il diritto di famiglia è da sempre una delle mie più grandi passioni.
Lo scopo di questa mia presenza sul Portale dei Bambini è di natura informativa, ovviamente in ambito legale.
Mi sono chiesta quale poteva essere il primo argomento e la questione del diritto al nome ed al cognome del neonato mi è parsa un buon inizio.
A primo avviso la risposta sembra scontata: il nome verrà deciso dai genitori, il cognome sarà del papà. Ma la legge cosa prevede? Le norme sono uguali anche se i genitori sono solo conviventi? Può la mamma trasmettere il proprio cognome al figlio in aggiunta o in sostituzione di quello del padre?
Procediamo con ordine ed iniziamo dal nome.
La legge recentemente modificata prevede che “Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi”.
E’ vietato attribuire il medesimo nome del padre vivente o di fratello o sorelle, ma soprattutto è vietato attribuire un nome ridicoli o svilenti che possano comunque pregiudicare l’identità personale dell’individuo. Segnalo però una recentissima sentenza della Cassazione, riportata anche dalla stampa, con cui è stato autorizzato l’utilizzo del nome Andrea scelto dai genitori per la loro figlia femmina. Sia il Tribunale, sia la Corte d’appello di Firenze si erano espressi in senso contrario.
Un po’ più complessi sono i riferimenti normativi per l’attribuzione del cognome.
La recentissima legge n. 219 del dicembre 2012 equipara finalmente in tutto e per tutto i figli naturali ai figli legittimi ed ha inciso anche su queste problematiche. L’art. 262 del codice civile era infatti riservato ai soli figli naturali. Con le modifiche apportate dalla nuova legge è ora applicabile ai figli, tutti. Questa norma prevede tre ipotesi di riconoscimento:
1) quella ad opera del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento: in questo caso il figlio assume il cognome del genitore predetto.
2) quella di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori: in questo caso il figlio assumerà il cognome paterno;
3) quella del riconoscimento fatto o accertato dopo l’anteriore riconoscimento da parte della madre: in questo caso il figlio maggiorenne può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre; per il figlio minore di età dovrà decide il giudice.
Concludo segnalando che il diritto al nome, quale diritto della personalità garantito anche dalla Costituzione può anche essere oggetto di tutela. L’art. 7 del codice civile prevede che “La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.”
In breve, significa che si può agire in giudizio per chiedere la cessazione dell’uso del nostro nome ad opera di terzi quando ciò ci arrechi un danno e si potrà anche richiedere un risarcimento.
Spero che questi brevi accenni risultino utili: la scelta del nome è infatti la prima grande responsabilità che si assumono i futuri genitori .
Molti altri aspetti si potrebbero approfondire sull’argomento ma, non voglio dilungarmi troppo.
Non mi resta che salutarvi tutti e rimandarvi ai prossimi post.
Simona Vidè