I nonni hanno diritto a vedere i nipoti dopo la separazione o il divorzio dei genitori, ma non si può parlare di un vero diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti.
Il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti dopo che i genitori hanno deciso per la separazione non è regolato come il diritto di visita della madre o del padre. I nonni hanno delle tutele che consentono ed incoraggiano a mantenere vivo il rapporto con i nipoti, sebbene non possano definirsi come diritto di visita
La legge 54 del 2006 con l’intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari non si è limitata a garantire il rapporto dei figli con entrambe i genitori, ma è andata oltre tutelando le relazioni con i nonni, i fratelli e gli zii. Il nuovo articolo 155 del codice civile, infatti, stabilisce che “anche in caso di separazione personale dei genitori il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” aggiungendo nello stesso tempo il diritto di “conservare rapporti significativi” non solo con gli ascendenti (e cioè i nonni), ma anche con “i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
I nipoti, quindi, hanno tutto il diritto a frequentare i nonni, soprattutto quando hanno con loro delle relazioni significative. Il bagaglio di memoria e affetto di cui sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello dei genitori anche in situazioni di particolare difficoltà. Una simile prospettiva aveva indotto numerosi giuristi a chiedersi se la riforma del 2006 avesse voluto introdurre un vero e proprio diritto dei nonni ad agire direttamente per vedere salvaguardati i loro rapporti con i nipoti, attraverso il loro diretto intervento nel giudizio di separazione giudiziale tra i genitori. Spesso infatti a seguito della rottura del rapporto matrimoniale, uno dei due coniugi ostacola il rapporto tra i figli minori e i nonni, arrivando, talvolta, al punto da impedirne del tutto la frequentazione.
Sul punto la Cassazione non ha ritenuto legittimo l’intervento dei nonni nel giudizio di separazione (o di divorzio) in quanto il nostro ordinamento in materia di affidamento dei figli, non garantisce direttamente il loro desiderio alla frequentazione dei nipoti. Ciò dipende dal fatto che se è pacifico che la norma riconosce un diritto dei minori ad un sano e continuativo rapporto con i nonni, al tempo stesso non attribuisce a questi ultimi uno specifico diritto ad agire in sede giudiziaria per far valere tale diritto.
Ma esistono quindi delle tutele per i nonni?
Pur non essendo titolari di un vero e proprio diritto di visita nei confronti dei minori, i nonni sono in ogni caso portatori di un interesse legittimo che può ottenere tutela anche in sede giudiziaria quando sussiste un corrispondente interesse dei nipoti ad avere una stabile e continua frequentazione con i nonni, ritenuta utile ed importante ai fini di una loro serena ed equilibrata crescita.
Ciò significa che qualora venga attuato un comportamento ostruzionistico a loro danno, i nonni possono chiedere al Tribunale per i Minorenni di verificare il corretto esercizio della potestà genitoriale per accertare se il comportamento di uno o di entrambi i genitori sia effettivamente in grado di realizzare correttamente l’interesse dei figli. Si parla, in questi termini, di una vera e propria legittimazione ai sensi dell’art. 336 del codice civile a sollecitare il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori che, senza un plausibile motivo, non possono vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti.
Quando spetta ai nonni mantenere i nipoti?
Ci sono occasioni in cui non potendo i genitori mantenere direttamente i figli, il Tribunale dispone che del mantenimento si occupino i parenti più prossimi: i nonni, esaminiamo in quali casi ciò avviene .
Non è raro, purtroppo, che, nonostante vi sia un provvedimento del Giudice che obblighi il genitore a contribuire al mantenimento della prole, quest’ultimo, di fatto, non lo rispetti, a volte anche incurante delle conseguenze di un simile comportamento. Quando ciò accade, è lecito domandarsi se e quali forme di tutela siano previste per garantire ai figli il necessario sostentamento, nel caso in cui anche l’altro genitore non sia in grado di provvedervi unicamente con le proprie capacità.
L’art. 148 del Codice Civile stabilisce che, in tali ipotesi, spetta agli altri ascendenti (parenti) legittimi o naturali, vale a dire ai nonni paterni e materni e, in ordine di parenti prossimi, ai bisnonni, il compito di fornire i mezzi sufficienti affinché i genitori possano adempiere ai propri doveri. Perché ciò si verifichi, è però richiesto che entrambi i genitori siano incapaci di mantenere il figlio, poiché, diversamente, qualora uno dei due riesca ad assolvere per intero al sostentamento della prole, dovrà provvedervi da sé, senza nulla pretendere da terzi; resta salva, ovviamente, la possibilità di agire giudizialmente contro l’altro per il recupero delle somme versate in sua sostituzione.
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